Le verifiche di sicurezza degli apparecchi di lavoro indicati dall’art. 71 e nell’all.to VII del DLgs 81/08, installati nei luoghi di lavoro hanno lo scopo di controllarne lo stato di conservazione e il funzionamento, per la sicurezza dei lavoratori e di coloro che le utilizzano. Il datore di lavoro che inserisce una nuova attrezzatura nel suo stabilimento o nel cantiere di cui è titolare deve darne immediata comunicazione alla sede INAIL competente per il territorio dove queste apparecchiature sono installate, che assegna un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro. Successivamente il datore di lavoro deve presentare richiesta, sempre all’INAIL, per la prima verifica dell’impianto; per i successivi controlli periodici bisogna invece rivolgersi a uno dei Soggetti Abilitati dal ministero delle attività produttive. La richiesta per la prima verifica va presentata all’INAIL, con un apposito modulo messo a disposizione, almeno 45 giorni prima della scadenza dei termini stabiliti dal decreto 81/2008. Nella richiesta il datore di lavoro deve indicare anche il Soggetto Abilitato a cui rivolgersi se l’INAIL entro questi 45 giorni non è in grado di effettuare la verifica.
Per ottenere il rilascio del verbale di verifica periodica è necessario consegnare il libretto della macchina, che la prestazione sia richiesta dal legale rappresentante dell’azienda proprietaria dell’impianto da sottoporre a verifica.
A chi è rivolta la prestazione?
Tutte le aziende in possesso di attrezzature rientranti nell’all.to VII del D.Lgs 81/08 (scale aeree a inclinazione variabile, ponti mobili sviluppabili su carro e autocarro, gru su autocarro o autogru, ponti sospesi muniti di argano; argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni; gru o altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a speciali disposizioni di legge; carri raccoglifrutta; carrelli elevatori a braccio telescopico; ponti autosollevanti su colonne; ascensori da cantiere; idroestrattori).