Il servizio di radioprotezione
La protezione dal rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti costituisce, oggi, un esempio importante di come possano essere gestiti gli aspetti sanitari che quasi sempre accompagnano lo sviluppo e l’evoluzione di nuove tecnologie. La radioprotezione è l’insieme di leggi, regole e procedure tese alla protezione della popolazione e dei lavoratori dagli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti.
L’impiego di procedure diagnostiche e terapeutiche che utilizzano le radiazioni ionizzanti, oramai sempre più diffuso nella moderna medicina, ha determinato innegabili vantaggi nella gestione delle più comuni patologie, incrementando, nel contempo, il rischio di esposizione della popolazione e degli operatori.
Il D.Lgs 101/2020 fornisce indicazioni operative di radioprotezione rivolte a coloro che impiegano radiazioni ionizzanti prodotte da sorgenti radioattive e/o da apparecchi per scopi diversi. L’intento della normativa è di indicare linee comuni per l’organizzazione e la sicurezza sui posti di lavoro per gli operatori in ambito radioprotezionistico.
L’ipotesi di linearità asserisce che ad ogni dose, per quanto piccola, corrisponda una probabilità diversa da zero che possano sopraggiungere effetti dannosi, anche gravi, per la salute degli individui esposti. Queste considerazioni comportano, inevitabilmente, evidenti difficoltà nell’individuazione di un sistema di limitazione delle dosi che possa essere accettabile.
La filosofia di limitazione delle dosi proposta dall’ICRP (International Commission on Radiological Protection) è focalizzata su due obiettivi fondamentali:
- prevenire gli effetti deterministici;
- limitare la probabilità che possano sopraggiungere effetti probabilistici entro valori considerati accettabili.
I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA RADIOPROTEZIONE
L’ICRP al fine di perseguire questi obbiettivi ha introdotto i tre principi fondamentali della radioprotezione:
- giustificazione;
- ottimizzazione;
- limitazione del rischio individuale.
In linea generale le esposizioni alle radiazioni ionizzanti devono, quindi, essere giustificate dai vantaggi che ne possono derivare in termini di risultato per il soggetto esposto, a condizione che tale miglior risultato non sia altrimenti conseguibile: principio di giustificazione. Il principio di giustificazione impone un raffronto tra beneficio e detrimento.
Laddove l’impiego di radiazioni ionizzanti risulti essere giustificato, le dosi individuali, il numero di persone esposte e la probabilità di esposizione dovranno essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto di fattori sanitari economici e sociali: principio di ottimizzazione.
Infine le dosi individuali, anche se ammissibili sulla base dei due principi sopra descritti, non devono comunque eccedere specifici limiti introdotti dalla normativa per i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione: rispetto limiti di dose.
ESPERTO QUALIFICATO DI RADIOPROTEZIONE (ER)
All’interno del decreto vengono chiaramente identificate le figure professionali che sovraintendono alla gestione del “rischio radiologico”, precisamente l’Esperto di Radioprotezione per quanto concerne l’attuazione dei principi di radioprotezione e la sorveglianza fisica.
L’esperto di Radioprotezione è lo specialista che possiede le cognizioni, le competenze e l’esperienza necessarie a garantire con efficacia la sorveglianza fisica (radioprotezione) dei lavoratori e della popolazione contro i rischi derivanti dall’impiego di radiazioni ionizzanti e la cui competenza è riconosciuta e attestata dalla vigente normativa. Per lo svolgimento del proprio ruolo, l’ER deve superare uno specifico esame di abilitazione presso il Ministero del Lavoro e conseguentemente essere iscritto in un apposito elenco nazionale istituito presso lo stesso Ministero.
L’ER è consulente obbligatorio del datore di lavoro che, ai sensi del D.Lgs. 101/2020, deve prima dell’inizio delle attività disciplinate da detto decreto, acquisire “da un Esperto di Radioprotezione una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività stesse” che possono esporre a rischio radiologico. Tale relazione costituisce il documento di valutazione dei rischi per gli aspetti relativi ai rischi da radiazioni ionizzanti, è altresì compito del datore di lavoro provvedere ad assicurare la sorveglianza fisica.
LA SORVEGLIANZA FISICA
La sorveglianza fisica è definita come l’insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall’esperto qualificato al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione.
Il datore di lavoro deve, quindi, “assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di Esperti di Radioprotezione” ed è tenuto a “comunicare all’Ispettorato provinciale del Lavoro competente per territorio i nominativi degli ER prescelti.
I compiti e le attribuzioni dell’ER in ordine alla sorveglianza fisica dei lavoratori e della popolazione dalle sorgenti di radiazioni detenute e/utilizzate sono dettagliati nel D.Lgs. 101/2020, concernenti rispettivamente le verifiche e le valutazioni, preventive e periodiche, le comunicazioni al datore di lavoro, la documentazione relativa alla sorveglianza fisica della radioprotezione. In particolare tra le attribuzioni dell’ER è incluso il dover “procedere alle analisi e valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione della popolazione”.
CLASSIFICAZIONE DELLE AREE
La sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione deve essere effettuata ove le attività svolte comportino la classificazione degli ambienti di lavoro in una o più zone controllate o sorvegliate, ovvero comportino la classificazione degli addetti come lavoratori esposti.
- Zona Sorvegliata come ogni area di lavoro in cui sussiste per i lavoratori la possibilità di superare uno dei valori limite di dose fissati per le persone del pubblico e che non sia classificata Zona Controllata.
- Zona Controllata come ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti dell’ER, sussiste per i lavoratori la possibilità di superare uno dei valori limite di dose stabiliti per i lavoratori esposti di categoria A. L’accesso a tale zona deve essere segnalato e regolamentato.
DOCUMENTAZIONE DI SORVEGLIANZA FISICA
La documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti deve essere istituita e tenuta aggiornata dall’ER, per conto del datore di lavoro. Essa deve essere “conservata e mantenuta disponibile presso la sede di lavoro o, se necessario per una maggiore garanzia di conservazione, presso la sede legale del datore di lavoro”.
Tale documentazione è costituita essenzialmente dal registro di sorveglianza fisica e dalla scheda personale dosimetrica (ove necessaria).
Il registro di sorveglianza fisica è un documento normalmente compilato a cura dell’ER che raccoglie all’interno una serie di documenti ed informazioni indicati in alcuni articoli del D.Lgs 101/2020.
In quanto documenti ufficiali, questi devono essere “compilati con inchiostro o altra materia indelebile, senza abrasioni; le rettifiche o correzioni, siglate dal compilatore, devono essere eseguite in modo che il testo sostituito sia leggibile; gli spazi bianchi tra le annotazioni successive devono essere barrati”.
La scheda personale dosimetrica è istituita dall’ER per ogni lavoratore esposto e convalidata dal datore di lavoro con la data e la propria sottoscrizione sulla prima pagina e con la dichiarazione del numero di pagine che la compongono.
Nella scheda personale dosimetrica, oltre ai dati anagrafici e quelli relativi alla descrizione sintetica delle mansioni lavorative svolte, devono essere riportati i dati di dose accumulata dovuta ad esposizioni esterne ed, eventualmente, interne, valutati dall’ER.
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI
Il decreto suddivide i lavoratori in due categorie: lavoratori esposti e non esposti, i lavoratori esposti sono, a loro volta, classificati in lavoratori esposti di categoria A o di categoria B. I lavoratori esposti sono quei soggetti che, in ragione dell’attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di una esposizione alle radiazioni superiore ad uno qualsiasi dei limiti fissati per le persone del pubblico.
I lavoratori esposti di categoria A sono quei lavoratori che effettuano un lavoro che li esponga al pericolo delle radiazioni ionizzanti e che possono ricevere una dose superiore a 6 mSv per anno. Per tali lavoratori deve essere assicurata la sorveglianza fisica e medica della protezione da parte di un ER e di un medico autorizzato attraverso visite periodiche almeno semestrali.
I lavoratori esposti di categoria B sono quelle persone che per motivi di lavoro che possono ricevere una dose superiore a 1 mSv per anno.
I lavoratori non esposti sono quelle persone che possono lavorare in prossimità di una Zona Classificata ma che non sono suscettibili di ricevere una dose superiore a 1 mSv per anno.
Le persone del pubblico, invece, rappresentano tutta la popolazione non esposta suscettibile di ricevere una dose inferiore a 1 mSv per anno.
LA DOSIMETRIA INDIVIDUALE
Nel caso dell’irradiazione esterna, la valutazione della dose individuale ricevuta dai lavoratori viene di norma effettuata mediante dosimetri individuali, le cui letture vengono integrate con i risultati della dosimetria ambientale. Le norme interne di radioprotezione specificano le circostanze nelle quali detti strumenti sono obbligatori, e le modalità di impiego dei dosimetri da parte dei lavoratori. E’ consigliabile in linea di massima attaccarli al bavero del camice o di altro indumento ovvero tenerli nel taschino della giacca.
Conviene osservare che il portare un dosimetro di per sè non serve a prevenire l’esposizione alle radiazioni. I dosimetri non sono dispositivi di protezione. Viceversa la conoscenza del dato dosimetrico consente di controllare il conseguimento degli obiettivi di ottimizzazione dell’esposizione, oltre che il rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
Nel caso di valutazioni dosimetriche da irradiazione interna, la valutazione della dose individuale deve generalmente essere effettuata mediante tecniche radiotossicologiche specifiche, in relazione alla tipologia di radiocomposto manipolato dal lavoratore.
DPI
Il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. include esplicitamente i DPI dalle radiazioni ionizzanti tra quelli classificati di terza categoria, categoria in cui sono inclusi i dispositivi di protezione di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Ogni dispositivo di sicurezza deve essere dotato di un manuale di istruzioni per l’uso, all’interno del quale dovranno essere indicate le modalità di conservazione, di pulizia, di manutenzione, la data di scadenza, la categoria e i limiti d’uso, il tutto possibilmente scritto nelle lingue ufficiali, così come prescritto dalla normativa di certificazione, controllo e marcatura dei DPI . In particolare, per quanto attiene i DPI per le radiazioni X (indumenti e protezioni per le gonadi), nelle istruzioni per l’uso devono anche essere riportate le informazioni relative al metodo e alla frequenza raccomandati per la verifica periodica, da parte dell’utilizzatore, del mantenimento delle proprietà di attenuazione (CEI EN 61331-3).
Le norme di buona tecnica e la International atomic energy agency (IAEA), indicano la necessità di un sistematico controllo, con periodicità almeno annuale, dell’efficienza dei DPI dalle radiazioni X a partire dal momento del loro inserimento nel ciclo produttivo.
Allo stesso modo è necessario che tutti i nuovi dispositivi di protezione siano sottoposti, da parte dell’ER, alla procedura di verifica dell’integrità prima dell’ingresso nel ciclo produttivo. È, inoltre, necessario che ciascun utilizzatore sia addestrato per verificare visivamente l’integrità del DPI ogni volta prima del suo impiego e, nel caso in cui risulti danneggiato, non lo utilizzi e segnali tempestivamente il problema all’ER per le verifiche necessarie.